Tutte le regole per viaggi senza brutte sorprese secondo il Ministero della Salute.
Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen: ingresso con Certificazione verde COVID-19
La Certificazione verde COVID-19 rende più facile viaggiare in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea e nei Paesi dell’area Schengen. Per entrare in Italia con la Certificazione verde COVID-19 i viaggiatori dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni, attestate dalla Certificazione:
- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
- oppure esser guariti da COVID-19
- oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo.
Consulta: le pagine dei Paesi in Elenco C
Scopri di più: www.dgc.gov.it

Israele, Stati Uniti, Giappone e Canada
E’ possibile l’ingresso in Italia con le Certificazioni emesse dai rispettivi Paesi anche da Israele, Stati Uniti, Giappone e Canada alle stesse condizioni dei Paesi Europei (Elenco C). Per conoscere la procedura consulta le sezioni dedicate: Elenco C (per Israele) e Giappone, Canada e Stati Uniti.
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Per chi proviene dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro), con l’ordinanza 18 giugno 2021, è stata introdotta la misura della quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone. Vai alla sezione dedicata: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
India, Bangladesh e Sri Lanka
La nuova ordinanza ha esteso fino al 30 luglio 2021, le misure vigenti per gli ingressi in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti in India, Bangladesh e Sri Lanka. Vai alla sezione dedicata all’India, Bangladesh e Sri Lanka.
Spostamenti da e per l’estero
Consulta gli elenchi per conoscere le disposizioni che si applicano agli spostamenti da e per l’estero:
- Elenco A – Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
- Elenco B – Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza ministeriale tra quelli di cui all’ Elenco C. Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.
- Elenco C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. Regole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
- Elenco D – Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Giappone, Canada e Stati Uniti nonchè gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati con ordinanza tra quelli di cui all’elenco E. Regole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato in Giappone, Canada e Stati Uniti.
- Elenco E – Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
- Regole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.
Vai alle sezioni dedicate:
La disciplina generale per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021. Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. L’Ordinanza 2 aprile 2021, ha previsto alcune riclassificazioni sugli elenchi di Paesi di cui all’Allegato 20.
Deroghe agli obblighi previsti per chi entra in Italia
A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, sono previste specifiche deroghe alle misure di isolamento fiduciario e tampone.
Voli “Covid-tested”
Sono considerati voli “Covid-tested” esclusivamente i voli autorizzati dal Ministero della Salute mediante apposita Ordinanza.
Per conoscere i requisiti richiesti ai passeggeri “Covid-tested” e per effettuare la compilazione obbligatoria del Passenger Locator Form, vai alla sezione dedicata:
Voli nazionali
Non è richiesta la Certificazione verde Covid-19 se il volo è nazionale e riguarda un viaggio tra Regioni in zona bianca o gialla (cioè a basso rischio). La Certificazione può essere richiesta dal “vettore” al momento dell’imbarco, se ci si sposta tra o verso Regioni a maggior rischio (zone arancioni e rosse). Informati sulla situazione in Italia.
Per informazioni
Chiama dall’Italia numero di pubblica utilità 1500
dall’estero i numeri +39 0232008345 – +39 0283905385
Link utili
- La situazione in Italia
- Faq del Governo sugli spostamenti in Italia
- Domande e risposte per chi torna dall’estero e stranieri
- Ministero degli affari esteri Questionario informativo: Cosa devi fare?
- Sito www.viaggiaresicuri.it
- Seleziona la tua destinazione: Re-open.europa.eu/it
- Certificazione Verde Covid-19
Leggi anche il nostro articolo sulla situazione Covid-19 con il punto con il prof. Pregliasco
Redazione
Fonte: Ministero della Salute
Fonte immagini: Pexels
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